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Obbligo di presenza del preposto nell’attività

Obbligo di presenza del preposto nell’attività

È stato reso noto il testo dell’Interpello n. 4/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativo alla presenza del preposto nelle attività, con anche un solo dipendente.

Nella risposta alla Camera di Commercio di Modena, promotrice dell’interpello, viene:

  1. a) ribadita la legislazione in vigore ed in particolare due riferimenti al D.Lgs. 81/08:

- Art. 18: c. 1 b-bis) il datore di lavoro deve “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.”

- Art. 26: “8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto

  1. b) fatto riferimento al precedente interpello 5/2023 in cui la stessa Commissione aveva indicato come caso limite quello in cui “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro” e specificando che “la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali”;
  2. c) specificata l’obbligatorietà della presenza del preposto (almeno nelle attività di cantiere) in quanto “è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.”

2 ottobre 2024

Massimo Durante

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