Locali sotterranei o semisotterranei – modifiche legislative
L’argomento “locali sotterranei o semisotterranei”, trattato dall’art. 65 del D.Lgs. 81/08, è stato modificato dalla L. 203/2024 (denominata «Collegato al lavoro» ed entrata in vigore il 12/1/25) e spiegato meglio dalla nota n. 811 del 29 gennaio 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Intanto il comma 1 specifica che «È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei» ma il successivo comma 2 afferma, in deroga, che: «è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.»
La nota INL n. 811 del 29/1/25 specifica:
- la competenza dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei,
- le modalità della comunicazione tramite PEC per l’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei compresa la relazione descrittiva sulle attività che vi saranno svolte e l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale su conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.) e il rispetto delle norme igienico-sanitarie locali vigenti,
- le attività lavorative vietate perchè comportano l’emissione di agenti nocivi, come ad esempio verniciatura, saldatura, officine con prova motori e falegnameria,
- l’obbligo della valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 101/2020,
- le regole per i locali con particolari esigenze tecniche.
1 febbraio 2025
Massimo Durante