Conferma numero massimo partecipanti ai corsi
Con il nuovo interpello n. 8, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad un quesito, posto dall’Università di Siena, riguardante il numero massimo di partecipanti ai corsi di formazione (art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08) rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati", anche se questa formazione è svolta secondo standard accademici.
Visto il suo ruolo attuale (disciplinato dall’Art. 12 del D.Lgs. 81/08) la Commissione conferma quanto indicato nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 7/7/2016 al punto “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.
24 dicembre 2024
Massimo Durante
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