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La formazione del preposto quanto tempo vale? 2 o 5 anni?

In attesa della pubblicazione del famoso Accordo in Conferenza Stato Regioni che doveva essere approvato entro il 30/06/22 (L. 215/2021) e che non è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni a novembre 2024, la Commissione interpelli è intervenuta sull’argomento ben due volte, con gli interpelli 6 e 7 del 2024.

In particolare con l’interpello 7 del 2/12/24 la Commissione interpelli «ribadisce quanto già esplicitato nell’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 e pertanto, ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»

Quindi, visto quanto posto nell’articolo citato «7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi» si deduce che ad oggi:

l’aggiornamento formativo del preposto rimane stabilito dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni 221/2011 con periodicità 5 anni.

 

9 dicembre 2024

Massimo Durante

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