Cambia il D.Lgs. 81/08 per i preposti [05-01-2022]

5 gennaio 2022

Cambia il D.Lgs. 81/08 per i preposti

Il Dl 146/21, convertito con modificazioni nella L. 215/21, ha portato molte modifiche sostanziali al ruolo dei preposti e in particolare:

- (art. 19 del D.Lgs. 81/08) in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e in ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, deve interrompere temporaneamente l'attività

- (art. 37 del D.Lgs. 81/08) la formazione del preposto deve essere svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

- (art. 26 del D.Lgs. 81/08) Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

 

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